MATERIA TUTELARE E AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO

In materia tutelare l’Avv. Cristiano Basile è uno dei principali fiduciari del Tribunale di Rimini.

Egli, fra i pochi ad occuparsi sia di diritto civile che penale, ha fin dall’inizio ricevuto dal Tribunale di Rimini nomine quale Curatore speciale di interdetti legali, ossia di soggetti condannati all'ergastolo o alla pena della reclusione per delitti non colposi per un tempo non inferiore a cinque anni.

E’ stato fra i primissimi a ricevere incarichi quale Amministratore di Sostegno già immediatamente dopo l’entrata della L. 9 gennaio 2004 n. 6 in una materia che sarebbe poi venuta ad avere una grandissima applicazione pratica tanto che nel Tribunale di Rimini si è passati dall’apertura di poche decine di amministrazioni all’anno nel 2005-2006 ad oltre mille attualmente.

E’ oggi è uno dei Coordinatori dell’Osservatorio dell’Amministrazione di Sostegno istituito presso il Foro di Rimini.

Vi sono infatti situazioni in cui la persona a causa di problematiche fisiche, psichiche o comportamentali-relazionali, totali o parziali, permanenti o anche solo transitorie, non è in grado di compiere in autonomia e indipendenza i quotidiani atti della vita e di tutelare i propri interessi: ed agli originari istituti della interdizione e dell’inabilitazione, la Legge 6/2004 ha affiancato l’amministrazione di sostegno che, nei fatti, è venuta sostanzialmente a rendere non più praticate le prime, tanto che taluni parlano di vera e propria loro abrogazione tacita.

L'Amministratore di Sostegno è appunto il soggetto che ha il compito di assistere e rappresentare chi non riesce a provvedere alle funzioni della vita quotidiana ed alla buona gestione ed amministrazione dei suoi interessi e del suo patrimonio: egli dunque garantisce una sorta di "protezione giuridica" a chi versa in una situazione di difficoltà, impossibilità o incapacità nella buona cura di sé e/o dei propri interessi.

L’apertura dell’amministrazione di sostegno è disposta dal Tribunale in seguito a ricorso che può essere proposto dallo stesso beneficiario, dal coniuge (o persona stabilmente convivente), dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini) e affini entro il secondo (cognati, suoceri, generi, nuore), ovvero dal Pubblico Ministero e dal Responsabile dei Servizi Sociali Territoriali del Comune o dell’A.U.S.L..

L’amministrazione può essere disposta a tempo indeterminato o determinato.

I poteri ed i doveri dell'Amministratore di sostegno sono stabiliti nel Decreto di nomina o in provvedimenti successivi ove il Giudice Tutelare adatterà la misura di protezione alle specifiche esigenze della persona con disposizioni che possono limitare la capacità di agire del beneficiario in misura minore o maggiore, a volte minima altre volte massima, a seconda delle sue concrete necessità: può dunque essere soggetto ad amministrazione, perché necessitante di sostegno, sia colui che trovasi in una limitazione parziale, minima e transitoria, delle proprie facoltà (si pensi ad esempio a chi sia momentaneamente ospedalizzato a causa di un intervento o un incidente e abbia degli affari da portare avanti o un patrimonio da gestire), sia chi versi in una situazione irreversibile (ad esempio in stato vegetativo); inoltre anche chi, molto più semplicemente e senza essere portatore di una patologia vera e propria, sia incapace di provvedere alla cura dei propri interessi economici (si pensi chi per prodigalità sperpera il proprio patrimonio).

Normalmente l’istituto si rivolge ad anziani, disabili, soggetti portatori di problematiche psichiche, di abuso di sostanze (stupefacenti o alcool) o di dipendenza dal gioco: in altre parole, a tutti coloro che in un determinato momento della propria vita sono impossibilitati a provvedere in modo corretto alle proprie necessità, personali o economiche.
 

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